Dal 1° luglio 2010 negli atti di compravendita e nei contratti di locazione è obbligatoria la CONFORMITA’ CATASTALE . Significa che lo stato di fatto dell’immobile deve rispecchiare quanto indicato catastalmente in base all’art. 19 (rubricato “Aggiornamento del catasto”) del D.Lg. 78/2010.
(pubblicato nella G.U. n.125 del 31.5.2010) dove all’art.19 c.14, si prevede quanto segue: “All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e’ aggiunto il seguente comma: “”Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.” In sostanza pratica quando stiamo per vendere un appartamento dobbiamo fornire la planimetria catastale dell’immobile e di eventuali annessi (ad es.: garage, cantine ecc..). Stesso caso se volessimo affittare un immobile, anche lì siamo obbligati a fornire la visura catastale. Questi documenti devono essere inoltre aggiornati ed ufficiali. Inoltre si dovrà verificare che il disegno della planimetria catastale dovrà essere fedele allo stato di fatto dell’appartamento. E’ facile, infatti, che dalla proprietà precedente o nel corso degli anni dai proprietari attuali , fossero state effettuate delle modifiche totali o anche piccole ristrutturazione che abbiamo modificato l’impianto dell’immobile. In questi casi prima del rogito il venditore dovrà obbligatoriamente aggiornare la planimetria catastale.