Le agevolazioni fiscali del 2015 per la ristrutturazioni edilizie e riqualificazione enrgetica

La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ha prorogato al 31 dicembre 2015
la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) per le ristrutturazioni edilzie, confermando il limite massimo di spesa di 96.000euro per unità immobiliare.
Dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il
limite di 48.000 euro per unità immobiliare
La legge di stabilità 2015 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015. A prescindere dalla somma spesa per i lavori di ristrutturazione, la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Inoltre sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti (esempio finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro) spetta una detrazione del 65%.
Va ricordato che le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 fruivano della detrazione del 55%. Dal 1° gennaio 2016 il beneficio sarà del 36%, cioè quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia.


Dal 1 luglio 2010 è in vigore l’obbligo di conformità catastale pena la nullità della compravendita

Dal 1° luglio 2010 negli atti di compravendita e nei contratti di locazione è obbligatoria la CONFORMITA’ CATASTALE . Significa che lo stato di fatto dell’immobile deve rispecchiare quanto indicato catastalmente in base all’art. 19 (rubricato “Aggiornamento del catasto”) del D.Lg. 78/2010.
(pubblicato nella G.U. n.125 del 31.5.2010) dove all’art.19 c.14, si prevede quanto segue: “All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e’ aggiunto il seguente comma: “”Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.” In sostanza pratica quando stiamo per vendere un appartamento dobbiamo fornire la planimetria catastale dell’immobile e di eventuali annessi (ad es.: garage, cantine ecc..). Stesso caso se volessimo affittare un immobile, anche lì siamo obbligati a fornire la visura catastale. Questi documenti devono essere inoltre aggiornati ed ufficiali. Inoltre si dovrà verificare che il disegno della planimetria catastale dovrà essere fedele allo stato di fatto dell’appartamento. E’ facile, infatti, che dalla proprietà precedente o nel corso degli anni dai proprietari attuali , fossero state effettuate delle modifiche totali o anche piccole ristrutturazione che abbiamo modificato l’impianto dell’immobile. In questi casi prima del rogito il venditore dovrà obbligatoriamente aggiornare la planimetria catastale.


Lazio, Piano Casa prorogato fino al 31 gennaio 2017

La principale novità è la proroga del Piano Casa per altri 2 anni, fino al 31 gennaio 2017. Ci sono ancora due anni di tempi quindi per presentare ai Comuni le domande di ampliamento degli immobili esistenti, di demolizione e ricostruzione e di cambio di destinazione d’uso.

Di conseguenza si allungano di 24 mesi anche gli altri termini temporali previsti dalla legge, come il titolo in base al quale si possono fare gli interventi, che deve essere stato rilasciato entro il 31 dicembre 2013 e non più entro il 28 agosto 2011.

Numerose le modifiche che la nuova legge apporta alla legge istitutiva 21/2009 (modificata da ultimo dalla 12/2012).

Viene eliminata la premialità che consisteva in un aumento di cubatura del 10% sulla volumetria prevista dal piano attuativo del piano regolatore per le costruzioni in aree libere edificabili. Di conseguenza la premialità consiste solo nel cambio di destinazione d’uso.

Sono introdotte norme che vincolano le risorse aggiuntive derivanti dal Piano Casa alla realizzazione di opere e servizi pubblici; se non è possibile realizzarli, è prevista la ‘monetizzazione degli standard urbanistici’, ossia un pagamento sostitutivo vincolato alle modifiche introdotte.

Sale dal 30 al 10% la percentuale dei nuovi interventi sulle aree libere da destinare ad housing sociale. Per quanto riguarda invece gli interventi sull’esistente, cioè sugli edifici dismessi o mai utilizzati al 31 dicembre 2013, la percentuale passa dal 30 al 43%, con un ulteriore 10% se l’housing sociale riguarda altri edifici già realizzati o in costruzione, di proprietà dello stesso soggetto privato.

Si favoriscono gli interventi di rigenerazione urbana (demolizioni e ricostruzioni, cambi di destinazione) sulla città costruita, aumentando del 50% gli oneri di costruzione nelle aree non edificate.

È prevista la possibilità di eseguire interventi di sostituzione edilizia nelle fasce di rispetto, a patto che la ricostruzione avvenga nello stesso lotto o in uno confinante al di fuori delle fasce stesse.

Viene stabilito il principio della ruralità multifunzionale attraverso l’introduzione delle attività connesse e compatibili con la destinazione agricola quali: agriturismo e turismo rurale; trasformazione e vendita diretta di prodotti agricoli; ristorazione e degustazione dei prodotti tipici; attività culturali, didattiche, sociali e teraupetiche-riabilitative. Tali attività saranno disciplinate da apposito regolamento.

Si darà poi la possibilità di demolire, ricostruire con sagoma diversa e delocalizzare all’interno della stessa azienda agricola gli edifici esistenti e consentirne la rifunzionalizzazione per altre attività agricole o per quelle connesse e compatibili, senza modificarne la destinazione.